Cittadinanza
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO
La presentazione delle istanze di cittadinanza per matrimonio avviene ai sensi dell’artt. 5 della Legge n.91/92 e successive modifiche ed integrazioni.
La competenza del Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo si estende sulle domande, presentate dai coniugi dei cittadini italiani, regolarmene residenti nel territorio della relativa Circoscrizione Consolare ed iscritti all’AIRE.
A far data dal 18 gennaio 2021, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno. Il richiedente deve registrarsi sul portale, denominato ALI, al seguente url https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Una volta inserita sul Portale ALI la domanda di cittadinanza, l’interessato è invitato ad attendere la convocazione in Consolato per il controllo ed il deposito della documentazione, allegata all’istanza, e la sottoscrizione del modulo di domanda in formato cartaceo.
- Indicazioni utili in merito all’inserimento dell’istanza di cittadinanza sul Portale ALI e sui seguiti della relativa procedura
- Requisiti principali per poter avanzare la domanda di cittadinanza
- Elenco della documentazione da allegare alla domanda di cittadinanza
Indicazioni utili in merito all’inserimento dell’istanza di cittadinanza sul Portale ALI e sui seguiti della relativa procedura:
FASE 1 – REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno
(https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.).
FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato presso il Consolato per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna IN ORIGINALE CARTACEO di tutta la documentazione, già trasmessa per via telematica tramite il Portale, e per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste. Tutta la documentazione a corredo della domanda di cittadinanza sarà conservata in originale dall’Ufficio Consolare.
FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda - prorogabili fino al massimo di 36 mesi - per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020
(data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto: 1) atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano; 2) certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto; 3) certificato di esistenza in vita del coniuge italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento. Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
I requisiti principali per poter avanzare la domanda di cittadinanza sono i seguenti:
- Residenza dei coniugi nella Circoscrizione Consolare ed iscrizione all’AIRE del coniuge italiano. Qualora i coniugi risiedano disgiuntamente (il coniuge italiano in Italia ed il coniuge straniero nel territorio di questa Circoscrizione Consolare), si dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto, e la permanenza del vincolo coniugale;
- Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione dell’atto di matrimonio, se avvenuto all'estero, presso il Comune in Italia;
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Elenco della documentazione da allegare alla domanda di cittadinanza:
- Certificato di nascita in originale, convalidato mediante Apostille (ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961), tradotto in italiano (prima di procedere all’inserimento del certificato sul Portale Informatico è necessario convalidarne la conformità di traduzione dal russo (o eventuale altra lingua) in italiano, rivolgendosi all’Autorità Consolare italiana, competente per territorio).
In caso di cambio cognome dopo il matrimonio dovrà essere presentata documentazione comprovante l’adozione del nuovo cognome, debitamente apostillata / legalizzata; - Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza. - Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno.
Per il relativo versamento e' possibile utilizzare i seguenti riferimenti bancari:
1) CONTO CORRENTE POSTALE intestato a “MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA”;
2) causale del versamento (cognome, nome e data di nascita del richiedente);
3) CODICE IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020;
4) codice BIC/SWIFT di Poste italiane:
- per bonifici esteri: BPPIITRRXXX;
- per operazioni EUROGIRO: PIBPITRA.
- Documento di identità: per i cittadini russi - fotocopia della pagina principale del passaporto valido all’espatrio.
- Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità)
- eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura o con altri centri certificatori, presenti nel territorio della Circoscrizione Consolare – sono l’Università per stranieri di Siena (certificazione CILS), l’Università per stranieri di Perugia (certificazione CELI), l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri (certificazione PLIDA).