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Modifiche in materia di cittadinanza (DL 113/18)

Si riepilogano le modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza, introdotte dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 e successiva legge di conversione (legge 1 dicembre 2018, n. 132), come pure da Nota circolare del Ministero dell’Interno n. 0000666 del 25 gennaio u.s.

1. Naturalizzazioni

Termine procedimentale.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, e’ elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioe’ non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.

Importo del contributo.

Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovra’ essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.

Requisiti linguistici.

Il Ministero dell’Interno ha qui confermato quanto gia’ comunicato in precedenzaq in ordine alla previsione, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge, del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018 e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non e’, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e gia’ in corso.

A livello operativo, le istanze presentate a partire dal 4 dicembre prive delle prescritte attestazioni o autocertificazioni (e non ancora transitate in SICITT) dovranno essere rifiutate. Qualora siano state gia’ acquisite in SICITT, si provvederà alla dichiarazione di inammissibilita’, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990.

Abrogazione del silenzio-assenso.

Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n.91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non e’ piu’ configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano allo scadere del termine, mentre e’ fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.

2. Riconoscimenti iure sanguinis

Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.