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EMERGENZA COVID-19: nuovo aggiornamento importante del 20 aprile 2020

Traduzione del Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 274 del 18 aprile 2020

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Misure con carattere provvisorio relative alla regolarizzazione dello stato giuridico dei cittadini stranieri e apolidi nella Federazione Russa in relazione alla minaccia di ulteriore diffusione dell’infezione del nuovo coronavirus (Covid-19)

Ai fini di regolarizzare lo stato giuridico dei cittadini stranieri e apolidi nella Federazione Russa in relazione alla minaccia di ulteriore diffusione dell’infezione del nuovo coronavirus (Covid-19), ai sensi dell’art. 80 della Costituzione della Federazione Russa, dispongo quanto segue:

1. Sospendere per il periodo dal 15 marzo a tutto il 15 giugno 2020 le scadenze dei termini specificati sotto:

a) i termini di permanenza provvisoria, di residenza provvisoria o permanente dei cittadini stranieri e apolidi, e i termini di registrazione dei cittadini stranieri e apolidi presso il luogo di permanenza o di residenza, qualora tali termini dovessero scadere durante il periodo in oggetto;

b) i termini di permanenza fuori dai confini della Federazione Russa dei soggetti iscritti al Programma nazionale di promozione dei rientri volontari nella Federazione Russa dei connazionali residenti all’estero e dei loro famigliari, come anche delle persone che hanno ottenuto l’autorizzazione di residenza provvisoria o il permesso di soggiorno, qualora tali soggetti non avessero la possibilità di rientrare nella Federazione Russa entro il periodo di sei mesi di permanenza fuori dai confini della stessa, stabilito come termine massimo superando il quale si dovrebbero annullare i rispettivi certificato di iscritto al Programma nazionale di promozione dei rientri volontari nella Federazione Russa dei connazionali residenti all’estero (giù di seguito Certificato di iscritto al Programma nazionale), autorizzazione di residenza provvisoria o permesso di soggiorno;

c) i termini di partenza volontaria dalla Federazione Russa dei cittadini stranieri e apolidi che siano soggetti a eventuali ordinanze di espulsione amministrativa fuori dai confini della Federazione Russa, o deportazione o trasferimento allo stato straniero in conformità con l’accordo internazionale della Federazione Russa sulle riammissioni;

d) i termini di validità dei seguenti documenti, qualora questi dovessero scadere durante il periodo in oggetto: visto d’ingresso, autorizzazione di residenza provvisoria, permesso di soggiorno, carta di immigrato con le date di validità in scadenza, certificato di profugo, certificato di soggetto la cui domanda di essere riconosciuto profugo in territorio della Federazione Russa sia oggetto di effettivo vaglio di merito, certificato di asilo provvisorio in territorio della Federazione Russa, certificato di iscritto al Programma nazionale, permesso di lavoro, licenza, autorizzazione ad assumere e impegnare collaboratori stranieri.

2. Stabilire per il periodo dal 15 marzo a tutto il 15 giugno 2020 quanto specificato sotto:

a) i datori di lavoro e i committenti dei lavori (servizi), a condizione che garantiscano il rispetto dei provvedimenti restrittivi e altro prestabilito in materia di tutela del benessere sanitario-epidemiologico della popolazione, sono autorizzati, nelle modalità stabilite dalla normativa della Federazione Russa, ad assumere e impegnare in qualità di collaboratori:

– cittadini stranieri e apolidi che sono venuti nella Federazione Russa col visto d’ ingresso senza diritto di svolgervi attività lavorative (se i datori di lavoro e i committenti dei lavori (servizi) sono in possesso della necessaria autorizzazione di assumere e impegnare i collaboratori stranieri);

– cittadini stranieri e apolidi che sono venuti nella Federazione Russa senza visto d’ingresso in quanto esonerati da tale obbligo, e privi di licenza;

b) nei riguardi dei cittadini stranieri e apolidi si sospendono atti deliberativi sulla indesiderabilità della loro permanenza (residenza), su espulsioni fuori dai confini della Federazione Russa, su deportazioni o trasferimento allo stato straniero in conformità con l’accordo internazionale della Federazione Russa sulle riammissioni, annullamenti dello status di rifugiato, asilo provvisorio, annullamenti dei visti d’ingresso rilasciati precedentemente, permessi di lavoro, licenze, permessi di soggiorno, certificati di iscrizione al Programma nazionale.

3. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Presidente della Federazione Russa

V. Putin

Mosca, Cremlino

18 aprile 2020

№ 274