Il Ministero per gli Affari Esteri ha sottoscritto un Protocollo con il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco riguardante i connazionali temporaneamente all’estero, di cui all’art. 2 del DPR 31 luglio 1980 n. 618 (clicca qui).
Sono previste le seguenti opzioni:
1) prenotare la vaccinazione https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login e rientrare in Italia in base alle tempistiche stabilite dal Piano Vaccinale Nazionale nel rispetto delle disposizioni in tema di spostamenti da e per l'estero in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;
2) aderire autonomamente ai Piani Vaccinali Nazionali locali anche nel caso in cui i suddetti piani prevedano la somministrazione di vaccini al momento non autorizzati in Italia o in ambito europeo. In quest’ultimo caso gli interessati potranno, entro 3 (tre) mesi dalla prestazione, chiedere il rimborso delle spese sostenute per il vaccino al Servizio Sanitario Nazionale tramite la rappresentanza consolare.
Previo appuntamento da concordare scrivendo a: sede.spb@esteri.it gli interessati produrranno istanza secondo le istruzioni indicate al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=Lavorostudio&tab=2
Si ricorda che l’assistenza sanitaria all’estero spetta ai beneficiari individuati dal DPR 618/80 qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o dal datore di lavoro. In particolare nella Federazione Russa la richiesta di rimborso può essere inoltrata solo da chi non sia titolare di una polizza assicurativa di tipo OMS.