A seguito dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere in data 28 dicembre scorso e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno seguente del relativo D.P.R. n.209, si segnala che trova applicazione il comma 2 dell’art. 4 della Legge citata in oggetto, pertanto l’elettore residente all’estero può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.